ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA RICONOSCE IL DIRITTO DI UN BAMBINO AUTISTICO AD AVERE ASSEGNATE TUTTE LE ORE DI ASSISTENZA PREVISTE NEL PEI

IL TRIBUNALE DI CATANIA, CON UNA ORDINANZA DI BEN 39 PAGINE, OVE E STATO RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI UN BAMBINO AUTISTICO AD AVERE ASSEGNATE TUTTE LE ORE PREVISTE NEL PEI DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE – CON LE ARGOMENTAZIONI PROFERITE, PONE UNA PIETRA TOMBALE IN RELAZIONE ALL’IRRILEVANTE DECISIONE DI UNA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO DI QUESTA ESTATE.

PER IL GIUDICE: L’INTERESSE DEL MINORE E’ DA CONSIDERARSI PREMINENTE E SUPERIORE.

Con un provvedimento del 28 Ottobre 2004, il Tribunale di Catania, Giudice dott. Cannata Baratta della Floresta, con un ordinanza di ben 39 pagine, ha condannato il Comune di Adrano, a rispettare il PEI, disponendo la cessazione della condotta discriminatoria, assegnando immediatamente al piccolo alunno integralmente tutte le ore di assistente all’autonomia e comunicazione previste nel PEI.

La detta decisione, che segue le precedenti del Tribunale di Torino, assume una rilevanza Nazionale  notevolissima, per il rilievo dei richiami all’applicazione delle norme di diritto internazionale, in particolare quelle relative alla Convezione Internazionale per i diritti del fanciullo del 20.novembre 1989, ratificata in Italia con la legge n. 76 del 1991, con particolare riferimento alla forza costituzionalmente cogente della detta Convenzione, giusto quanto previsto dall’art. 31 comma secondo della Costituzione, atteso il richiamo della Corte Costituzionale del 30.01.2002,     n. 1.

Per il Giudice della sezione famiglia e minori del Tribunale di Catania, “ l’interesse superiore e preminente del fanciullo ( previsto dall’art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989), impone all’autorità giudiziaria di prendere una decisione che vada nell’interesse del minore”.

Infatti, “ l’interesse superiore del fanciullo si configura ormai nel sistema ordinamentale quale criterio ermeneutico sia in ambito sostanziale, sia processuale, quale criterio finalistico e prevalente nella disamina comparativa

In altre parole, “ venendo in rilievo interessi e diritti di rango internazionale superiori, unitamente a diritti di rango costituzionale di cui all’art. 3, 34 e 38 Cost, costituendo l’assistenza alle persone con disabilità un nucleo incomprimibile di un diritto fondamentale deve essere integralmente finanziata ( Cort. Cost. 2019/83).

Il Giudice, tuttavia, richiama anche la Sentenza del 10.09.2020 della Corte Europea dei Diritti                dell’ Uomo, la quale ha condannato lo Stato Italiano, per avere tenuto un comportamento discriminatorio in danno di un bambino che frequentava la scuola primaria per non avergli consentito l’assistenza specialistica all’autonomia e comunicazione indicata nel PEI e richiesta dalla famiglia.

Infine, il Giudice, ha richiamato le norme della Convenzione ONU su diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006, ratificata in Italia con legge 18 del 2009.

Ed è in particolare, con riferimento al detto richiamo, al principio di non discriminazione e di accomodamento ragionevole, che deve mirare a garantire diritti concreti ed effettivi, che il Tribunale afferma le parole e in principi più radicali e rescindenti, che, per la loro estrema rilevanza, è opportuno riprodurli esattamente come sono state scritte.

“il concetto stesso di “accomodamento ragionevole” è, proprio nel suo enunciato sostanziale, antitetico rispetto a qualsivoglia interpretazione “in malam partem”, ben considerato per un verso l’aureo enunciato di cui in Cass., Sezioni Unite, 8/10/2019, n. 25101): “L’omissione o le insufficienze nell’apprestamento, da parte dell’amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all’attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l’una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, OVE NON ACCOMPAGNATE DA UNA CORRISPONDENTE CONTRAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA RISERVATA AGLI ALTRI ALUNNI NORMODOTATI, una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell’amministrazione pubblica preposta all’organizzazione del servizio scolastico che abbia l’effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni” (Cass. Civ. S.U. n. 25011/2014)” espressamente ripreso e fatto proprio dalla Corte Edu nella citata Sentenza 10/9/2020.

La Corte ritiene a tale riguardo che, tenuto conto da una parte del modello di inclusione scolastica adottato in Italia, nel quale tutti gli alunni sono accolti nello stesso corso di studi, e dall’altra della giurisprudenza della Corte di cassazione, le eventuali restrizioni di bilancio devono incidere sull’offerta formativa in maniera equivalente per gli alunni affetti da handicap e per quelli non affetti da handicape, per altro verso, che l’assoluta evidenza nella enunciazione nelle articolazioni costituzionali e sovranazionali di un nucleo insopprimibile di diritti superiori di imprescindibile tutela esclude comunque categoricamente che gli eventuali “accomodamenti ragionevoli” possano farsi senza prendere in considerazione “tutte le risorse disponibili” dell’Ente nella necessaria declinazione degli interventi sul catalogo aperto dei diritti inviolabili della persona (la collocazione dei sopra enunciati diritti delle persone con disabilità ed, ancor di più, dei fanciulli con disabilità, all’interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, è ormai il portato di una crescita culturale voluta da norme largamente condivise di natura sovranazionale ed interventi delle Corti Costituzionali dei vari Paesi e delle Corti Internazionali), non potendosi all’evidenza considerare “ragionevole” un ipotetico “accomodamento” che si configuri in termini di falcidia “endo capitolare” e, dunque, già come tale “discriminatoria” in quanto “ghettizzante” (quivi la falcidia ha riguardato il capitolo di bilancio relativo alle provvidenze da assicurare in PEI a tutti – e solo – i minori con disabilità con una decurtazione di ben 5 ore per ciascuno dei fanciulli con disabilità, senza che sia stata nemmeno dedotta nonché provata, una verifica comparativa rispetto a tutti i “servizi” erogati e, prima tra tutte, “UNA CORRISPONDENTE CONTRAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA RISERVATA AGLI ALTRI ALUNNI NORMODOTATI” (Cass., Sezioni Unite, 8/10/2019, n. 25101 nell’espresso richiamo a Cass., S.U. n. 25011/2014, senza una duplice verifica di tutti i capitoli del bilancio dell’Ente in relazione alla “gerarchia” dei diritti coinvolti) e ciò, non omettendosi di considerare che, a fronte della ASSOLUTEZZA dei DIRITTI, è dovere dell’Ente attivare e pretendere la peraltro normativamente prevista eterointegrazione delle risorse;

 La FIRST condivide ogni parola del provvedimento del Tribunale di Catania e del Giudice che lo ha adottato.

E’ orgogliosa di avere supportato la famiglia e il bimbo verso un futuro di migliore ed effettiva inclusione.

L’auspicio è che anche gli Enti territoriali riflettano sui detti principi e diritti incomprimibili degli alunni con disabilità, che programmino le risorse necessarie per garantire effettivamente i diritti fondamentali, ( visto che abbiamo dimostrato che le risorse esistono, ma vengono, purtroppo, destinate a spese futili, facoltative, a volte persino folli!), senza nascondersi dietro il fittizio paravento delle limitate risorse disponibili o di irrilevanti decisioni giudiziarie, destinate a cadere, con questo ultimo provvedimento, definitivamente nell’ oblio.

Oggi, come ieri, possiamo continuare ad affermare che:

I DIRITTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NON SONO PRIVILEGI

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