Con Decreto Assessoriale n. 29 del 15.01.2025, dell’ Assessorato alla salute, sono stati approvati i modelli: a) Certificato Medico Diagnostico Funzionale; 2) Profilo di funzionamento, in uso alle Unità di Valutazione multidisciplinare.
In relazione al Profilo di Funzionamento (PF), il decreto richiama la predisposizione del modello, sulla scorta di un gruppo di lavoro costituito all’interno del GLIR Sicilia, che ha visto questa Federazione dare il proprio fattivo contributo, in relazione, soprattutto, all’indicazione delle risorse e supporti necessari ai fini dell’inclusione scolastica, che le UVM, chiamate alla redazione del PF, dovranno indicare per ciascun alunno.
Ricordiamo, infatti, che il Profilo di funzionamento è l’atto propedeutico per la stesura del PEI, ( Piano Educativo Individualizzato), e del Progetto Individuale, giusto quanto disposto dall’art. 5,comma 3, lettera a) dlgs 66/2017 e smi.
E’ bene ricordare che il profilo di funzionamento è l’atto destinato ad accorpare due atti fin qui conosciuti: a) La Diagnosi Funzionale ( atto prettamente sanitario); b) Il Profilo Dinamico Funzionale ( Atto prevalentemente a contenuto didattico – educativo).
Infatti, mentre la diagnosi funzionale è sempre stato un atto demandato alle UVM, presso le USL o ASP, che tuttavia nessuno nel tempo ha mai visto, atteso che, salvo qualche rara eccezione, sono sempre state redatte dal servizio di NPIA e da un solo sanitario,( giusto quanto previsto dall’art. 4 DPR 1994, n. 380000), il PDF è un atto che veniva redatto congiuntamente dalla componente sanitaria e quella didattica ( cioè i docenti curriculari e dal docente di sostegno), con la partecipazione della famiglia ( art. 5 DPR 1994, n. 380000).
Dunque bisogna tenere bene a mente la detta composizione, nella misura in cui il Profilo di Funzionamento accorpa due atti, come la diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale, che avevano due funzioni ben distinte tra loro.
Altrimenti, si rischia il pericolo di non comprendere le ragioni per cui a regime il PF è si redatto dall’ UVM, presso il SSN, ma la cui composizione non può che essere necessariamente e obbligatoriamente quella specificatamente indicata dall’art. 3, comma 1 lettere a) e b) dlgs 66/2017.
A cui si aggiunge: 1) la collaborazione, ergo partecipazione, “ dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale”; 2) Del dirigente scolastico, ovvero di un docente specializzato sul sostegno; 3) E’, ove possibile, nel rispetto del principio di autodeterminazione, la partecipazione dell’alunno/a.
In virtù del citato art. 3, comma 1 lettere a) e b), le UVM devono essere composte da:
a) Uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) Almeno due delle seguenti figure: un esercente della professione sanitaria nell’area della riabilitazione; uno psicologo dell’età evolutiva; un assistente sociale o un pedagogista, ovvero un altro delegato in possesso di specifica qualificazione professionale in rappresentanza dell’ Ente locale di competenza.
Almeno due figure professionali da individuare nell’ambito di quelle sopra previste nella lettera b), significa che quello è il numero minimo, che tuttavia non esclude un numero maggiore.
Ai detti componenti, devono essere necessariamente aggiunti i genitori, la componente scolastica e gli alunni alle condizioni sopra indicate.
Appare evidente il fine perseguito dal legislatore: si vuole che il PF, per gli atti che è destinato ad accorpare; per come deve essere redatto ( su base ICF); per la finalità che deve perseguire, quale atto propedeutico necessario per la predisposizione del PEI e del Progetto Individuale, deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto sia dalla componentestrettamente medica, sia dalla componente psico – socio – educativa, con il supporto di genitori, alunni e scuola.
Qualunque altra strada o scorciatoia che si vorrebbe o potrebbe intraprendere, rende l’atto PF radicalmente illegittimo, sotto il profilo giuridico inservibile, come atto redatto su base ICF, ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto Individuale.
Anche qui la ragione è ovvia.
Il legislatore ha chiaramente voluto che un atto così importante come il PF, che ripetiamo deve essere redatto sulla scorta dei criteri bio – psico – sociale dell’ ICF,( della classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), deve necessariamente vedere come protagonisti i componenti dell’area medica che interagiscono con i componenti dell’area psico – socio – pedagogica, scolastica genitoriale e gli alunni.
Orbene, se quello sopra citato è il dato normativo fedelmente riportato nell’art. 5, comma 3 dlgs 66/2017, vediamo di capire se il modello del PF adottato dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, risponde, quanto ai requisiti della componente che dovrà redigerlo, al dettato normativo.
A tal fine, giova ricordare che unitamente al Decreto Assessoriale n.29 del 15.01.2025, il predetto Assessorato ha adottato la circolare di accompagnamento attuativa del PF, la n. 1 del 15 gennaio 2025.
Ora, il Decreto Assessoriale, all’art. 2, stabilisce che l’attribuzione della redazione del Profilo di Funzionamento è attribuita alle UVM di cui al DPR 24.02.1994, svolte dalle Unità Operative di Neuropsichiatria dell’ Infanzia e dell’adolescenza ( come avviene oggi con le diagnosi funzionali), che dovranno essere integrate, “ ove necessario” (?), dalle figure professionali previste dall’art. 5 comma 3 del DLGS 66/2017, e smi”
La circolare sopra menzionata ribadisce tale attribuzione.
Appare evidente che sia il decreto assessoriale, sia la circolare esplicativa, sono atti che si pongono in palese contrasto con la normativa Nazionale, di cui all’art. 5 comma 3 Dlgs 66/2017.
La norma è chiara nella composizione delle UVM, in nessuna parte stabilisce, “ ove necessaria” la composizione ulteriore delle dette UVM.
Semmai esiste un obbligo inderogabile sancito dalla legge che le dette UVM DEVONOessere previamente precostituite e composte non solo dalla componente sanitaria, ma,verrebbe da dire, soprattutto, dalla componente psico – socio educativa, alla cui redazione collaborano genitori, scuola e studenti.
La strada che sembra avere percorso la Regione Siciliana, lettera verbis, apparechiaramente illegittima, ove solo si pensi che il PF dovrà essere redatto SOLO dalla componente medica – sanitaria, con esclusione della componente Pedagogica, Psicologica – Sociale – Scolastica, ritenuta solo eventuale!
Non è solo una questione normativa di per sé dirimente, ma anche di funzione del Profilo di Funzionamento, che dovendo essere redatto sul modello bio psico – sociale, gioco forza dovrà includere quelle professionalità che strettamente mediche non sono, come lo psicologo dell’età evolutiva, un pedagogista, un assistente sociale, oppure un terapista della riabilitazione.
Il rischio, infatti, che si potrebbe correre è quello di ricalcare il modello “ diagnosi funzionale”, ( dove in quasi nessun territorio si è mai visto quellacomponente mista professionale, che non sia il solo medico specializzato inNeuropsichiatra infantile), senza tuttavia avvedersi dei rischi che una visione strettamente medica comporta nella stesura del PF, che è un atto molto più complesso della semplice diagnosi funzionale, ove diventa imprescindibile una visione pedagogica – psicologica – sociale, riabilitativa in relazione al funzionamento globale degli alunni con disabilità, tenuto conto di quella visione bio psico – sociale che è alla base dell’ ICF.
Per la detta ragione questa Federazione, ad ogni incontro tenutosi presso il GLIR Sicilia, alla referente dell’Assessorato salute e non solo, richiedeva se fossero stati approntati gli atti amministrativi conseguenti per la costituzione delle UVM su base Provinciale, nella composizione prevista dalla normativa.
Segnalando la necessità di predisporre degli eventuali accordi di programma che potessero costituire dei modelli trasferibili ed operanti su base Provinciale, al fine di consentire le modalità operative non solo della costituzione e funzionamento delle UVM, ma anche di interazione tra le diverse figure professionali appartenenti ad Enti pubblici diversi.
Appare evidente, allo stato, che in assenza di tali atti in che modo, ad esempio, la componente scolastica potrebbe partecipare alla redazione del PF degli alunni di pertinenza, se nessun atto ne ha previsto le concrete modalità?
Il rischio evidente che si corre è quello di avere predisposto un buon modello di Profilo di Funzionamento, ( in questo la Regione Sicilia è la prima, salvo errori, ad avere adottato un PF), ma la cui stesura e redazione viene demandata, come tipica scorciatoia, solo alla componente medica che insiste nei servizi di NPIA.
Così fosse, occorre sapere, tuttavia, che tale atto è palesemente illegittimo e nullo con tutte le conseguenze che ciò potrebbe comportare.
Pertanto, la FIRST auspica che invece si pongano in atto tutte quelle misure amministrative programmatiche necessarie per dotare le UVM di quelle professionalità specificatamente indicate nella normativa, unitamente alla predisposizione di accordi di programma.
Nelle more, pertanto, della costituzione delle dette UVM, si dovrà, gioco forza, ancora fare riferimento alle Diagnosi funzionali.