“IL DOCENTE DI SOSTEGNO DEVE RECARSI A CASA DELL’ALUNNO CON DISABILITÀ GRAVE PER GARANTIRE LE ORE DI SOSTEGNO PER TUTTO IL PERIODO INDICATO NEL PEI”.

Tale fondamentale principio è stato affermato dal Tribunale di Roma che si è pronunciato in via d’urgenza con provvedimento del 17.04.2018.
Il caso: i genitori del piccolo alunno affetto da una malattia rara collegata ad una malattia grave immunitaria, con disabilità grave, richiedevano ad una scuola di Roma la possibilità che i docenti di sostegno assegnati all’alunno per 18 ore settimanali svolgessero il loro lavoro presso l’abitazione del bambino in modo da consentirgli i collegamenti tramite web cam e assisterlo al fine di garantire il suo diritto allo studio e all’istruzione.
La scuola, sulla scorta della circolare del MIUR Regione Lazio n. 32987/2017, predisponeva invece un progetto di scuola domiciliare prevedendo che i docenti potessero assistere a domicilio l’alunno, solo per 6/7 ore settimanali, di fatto, annullando ogni diritto del piccolo e garantendo una tutela minima.
I genitori, sfiduciati, rivolgevano numerosi appelli e missive scritte, anche indirizzate al MIUR regionale e la stessa scuola richiedeva un intervento del MIUR Nazionale, ma con esito totalmente negativo.
Stanchi e scoraggiati da una situazione per loro impossibile da gestire, nel mese di marzo si rivolgevano alla FIRST (Federazione Italiana Rete Sostegno E Tutela diritti delle persone con disabilita’), tramite lo sportello “ Dillo alla FIRST”.
Esaminato il caso, si provvedeva a depositare un ricorso in via d’ urgenza al Tribunale Civile di Roma, dove si denunciava il comportamento discriminatorio e la lesione del diritto fondamentale del minore allo studio e all’istruzione.
In data 17.04.2018, il Tribunale di Roma si pronunciava accogliendo integralmente il ricorso dei genitori, stabilendo un principio giuridico che assume, per la sua portata, una valenza nazionale e che di fatto rende illegittime le circolari del MIUR che tendono a restringere il diritto degli alunni che hanno bisogno della domiciliarità in applicazione del criterio “ di minima tutela”, laddove invece il Tribunale stesso, dopo avere ricordato la natura dei diritti fondamentali in gioco, ha applicato il giusto ed effettivo principio “ della massima tutela possibile”.
La FIRST è felice di avere potuto contribuire a garantire il diritto allo studio e all’istruzione del piccolo alunno, di avere dato un po’ di serenità a una famiglia molto provata dalla circostanza e di avere contribuito alla costruzione di provvedimenti e misure che tutelino effettivamente le persone con disabilità in applicazione della nostra mission, ovvero la ricerca della massima tutela possibile delle persone con disabilità, siano esse minorenni o maggiorenni.
Per maggiori informazioni rivolgetevi al servizio “ Dillo alla First” tramite mail all’indirizzo firstfederazione65@gmail.com

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