Art. l COSTITUZIONE
E’ costituita la Federazione Nazionale denominata Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità, già Rete dei 65 Movimenti (di seguito FIRST) con sede legale in via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma nella forma di associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, di cui alla legge 383 del 2000 e 460 del 1998.
La Federazione è costituita da associazioni di familiari che si occupano della tutela delle persone con disabilità e di inclusione, da associazioni di docenti di sostegno e non, che si occupano di tematiche attinenti alla scuola pubblica e università, che in una logica e in una visione nuova e complessiva di inclusione si occupano di politiche di inclusione scolastica de21i alunni con disabilità, da associazioni di assistenti alla comunicazione alle persone con disabilità e da associazioni che a vario titolo si occupano delle tematiche e dei diritti delle persone con disabilità. quali associazioni di pedagogisti, assistenti educativi e culturali, assistenti igienico — personali.
La Federazione sarà divisa in diversi settori e ambiti con particolare riferimento alle diverse competenze, conoscenze, professionalità richieste nell’ambito della promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, siano essi sia minorenni sia maggiorenni.
La Federazione ha un profilo e un ambito sia nazionale sia internazionale.
Il nome e il simbolo della Federazione saranno oggetto di registrazione ai fini della tutela del nome.
Art. 2 FINALITA’ ATTIVITA’. AMBITO Dl OPERATIVITA’
La Federazione opera sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale, sia in ambito regionale e locale, prevalentemente nell’ambito sociale, lavorativo. scolastico, socio — sanitario, socio — assistenziale, sportivo, culturale e giuridico, al fine di garantire la tutela effettiva e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, siano esse sia minorenni sia maggiorenni, per prevenire e rimuovere le condizioni di emarginazione, svantaggio, esclusione sociale, diseguaglianza e discriminazione, al fine di realizzare la piena ed effettiva inclusione, in tutti i campi in cui le persone con disabilità si trovano a operare.
La Federazione svolge anche attività sociale, giuridica, di promozione legislativa e culturale per la promozione e tutela dei diritti del familiare caregiver che presta la sua cura e assistenza alla persona con disabilità.
La Federazione si occupa di politiche scolastiche e universitarie finalizzate all’inclusione, alla formazione e alla tutela 2iuridica dei docenti di sostegno e dei docenti in generale, del personale scolastico ed extrascolastico.
La Federazione ha come fine principale quello di rendere effettivi i diritti e le tutele delle persone con disabilità, in particolare i minori di età, richiamandosi ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con Legge n.18 del 3 marzo 2009, alla Legge del 1 0 marzo 2006, n.67, misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, alla legge quadro 11.104 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme della Carta Costituzionale, alle discipline legislative e regolamentari in ambito scolastico e/o universitario e tutte le normative vigenti nazionali, regionali, europee e internazionali finalizzate alla tutela dei predetti diritti.
La Federazione ha come obiettivo la partecipazione presso l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, previsto dall’art. 3 legge 2009 n. 18 e presso l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica previsto dall’art. 15 del DLgs n. 66 del 2017.
A tal fine, l’associazione può promuovere e instaurare rapporti di collaborazione e partenariato con Associazioni, Enti Pubblici, istituzioni, pubbliche e private aventi finalità analoghe o complementari, al fine di predisporre interventi o misure in favore delle persone sopra indicate, nonché delle famiglie che vivono una condizione di disagio.
Organizzare convegni scientifici, incontri formativi, culturali atti a sensibilizzare e promuovere la cultura dei diritti delle persone con disabilità e della loro inclusione, gruppi di studio, ricerche, raccolta di dati statistici nei campi oggetto dello scopo dell’associazione, creare siti web e/o mass – mediatici, altre forme telematiche di divulgazione scientifica, culturale, sociale, editare riviste e libri scientifici.
Farsi promotrice di disegni di legge, proposte emendative di carattere legislativo, amministrativo, regolamentare, suggerimenti in campo politico, legislativo e amministrativo a livello nazionale, europeo, regionale, promuovere tavoli istituzionali, soprattutto in ambito scolastico ed extrascolastico, al fine di diffondere prassi, protocolli istituzionali finalizzati agli scopi della stessa.
Attivare iniziative giudiziarie nel campo civile, amministrativo, penale a tutela dei diritti delle persone con disabilità, nonché dei diritti dei docenti di sostegno e non, del personale scolastico o extrascolastico, con particolare riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche e il contrasto a ogni forma di discriminazione al fine di favorire la piena ed effettiva inclusione, anche attraverso l’utilizzo di azioni collettive.
Costituirsi parte civile nei procedimenti penali a tutela dei diritti delle persone con disabilità e più in generale a tutela delle persone minori di età, ogni qual volta tali diritti vengano in rilievo, contrastando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, espressa e/o verbale, contenuta in atti, scritti pubblici o privati, o in prassi.
Impugnare e proporre ogni iniziativa giudiziaria dinnanzi alla magistratura competente con riferimento a tutti gli atti legislativi, regolamenti amministrativi, comportamenti omissivi, lesivi o discriminanti dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e più in generale dei minori con disabilità in condizioni di svantaggio sociale o lesivi del diritto all’integrazione o inclusione, nonché dei diritti di tutto il personale del comparto scuola ed extrascolastico ogni qual volta dai predetti atti possa scaturire una lesione dei diritti e degli interessi dei medesimi con riferimento all’inclusione e all’integrazione.
Promuovere progetti, iniziative, prassi, protocolli, anche in collaborazione con altri Enti, stipulare convenzioni e/o accordi con Università, società pubbliche e private, Istituzioni o Enti Pubblici, finalizzate all’integrazione, inclusione e realizzazione dei diritti delle persone disabili e dei minori in tutti i settori di pertinenza, scuola, lavoro, università, sport, cultura, sociale e sanitario.
La Federazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta.
Essa ha sede legale nella Città di Roma.
La sede legale può mutare con decisione del Consiglio Direttivo per maggiori e migliori esigenze di funzionalità della stessa.
La Federazione è apartitica e aconfessionale, svolge un’attività di utilità e solidarietà sociale in favore degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della dignità della libertà degli associati garantisce la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche, la gratuità delle prestazioni fornite da tutti gli associati. L’attività viene svolta dalla Federazione tramite prestazioni personali e spontanee dei suoi aderenti, non può essere in alcun modo retribuita, ai soci possono essere solo rimborsati dall’associazione e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo solo le spese documentate e autorizzate dal medesimo.
ART. 3 – DURATA
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
ART: 4 – SOCI
La Federazione è soggetto unico e opera a livello nazionale, regionale, provinciale e locale.
Sono soci tutte le associazioni legalmente costituite che operano sia a livello nazionale o locale che sottoscrivono l’atto costitutivo e versano la quota di iscrizione e quelli che fanno richiesta successivamente di adesione, la cui domanda è accolta, previa e
insindacabile delibera, dal consiglio direttivo e versamento della quota sociale entro un congruo termine, nel cui statuto si rinvengono gli scopi prevalenti e i principi enunciati nell ‘atto costitutivo e nello statuto della Federazione e/o movimento.
A tal fine sono soci della Federazione:
- Le associazioni che operano a livello nazionale:
- Le associazioni che operano a livello regionale e provinciale:
- Le federazioni di associazioni nazionali, regionali e locali, già costituite o costituende;
- Le associazioni nazionali non territoriali:
- Le singole associazioni che operano a livello locale;
- Le cooperative sociali che operano a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale che hanno le stesse finalità della Federazione o che svolgono attività affini agli scopi della FIRST
Nella domanda di adesione il socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo per tutti i soci che non sottoscrivono contestualmente l’atto costitutivo. L’attività di soci è svolta gratuitamente. Possono essere soci anche singole associazioni, enti pubblici o privati aventi finalità e obiettivi comuni a quelli dell’associazione.
La delibera di ammissione a socio della Federazione è comunicata al richiedente per iscritto. Non è ammessa alcuna motivazione nel caso di non ammissione di una associazione.
Le associazioni e/o movimenti che intendono aderire alla Federazione Nazionale hanno l’onere di inviare al Consiglio Direttivo Nazionale, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell’Organo Direttivo.
Se i soci sono organizzazioni regionali, provinciali e comunali, devono fornire i dati delle sezioni o sedi a loro aggregati, i loro consigli direttivi.
I dati predetti vanno aggiornati ogni anno e in caso di variazioni nel corso dell’anno degli Organi Direttivi comunicati tempestivamente al Consiglio Direttivo Nazionale.
Possono fare parte della Federazione a titolo di soci onorari, persone fisiche e giuridiche, nominate dal consiglio direttivo, che si sono distinte per la loro azione o hanno contribuito in modo significativo alla promozione e realizzazione dei diritti e delle tutele delle persone con disabilità.
I soci onorari non hanno diritto di voto e possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo per fini consultivi.
I soci si distinguono in soci fondatori, (quelli che sottoscrivono l’atto costitutivo), e soci ordinari (quelli che aderiscono successivamente alla costituzione dell’associazione).
Il numero dei soci è illimitato, tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge o dallo statuto.
La quota sociale deve essere versata entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno. Salvo che non vi siano variazioni da parte dell’assemblea nazionale, prontamente comunicate a tutti i soci, la quota è quella prevista per l’anno precedente.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
L’appartenenza alla Federazione conferisce all’associato di partecipare alle attività promosse dalla Federazione, di proporre al Consiglio Direttivo Nazionale iniziative nell’ambito degli scopi statutari, ovvero temi e questioni da porre all’ordine del giorno dell’assemblea Nazionale, di accedere ai verbali dell’ assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e di avere copia di tutti i documenti ufficiali della federazione e/o movimento.
ART. 6 AMMISSIONI Dl NUOVI SOCI E QUOTA SOCIALE
La quota associativa è determinata dall’assemblea nazionale di anno in anno, la partecipazione come soci non è gratuita.
L’ammissione è deliberata dal consiglio direttivo, previa domanda da presentare in forma scritta. Il Direttivo delibera alla prima riunione utile, oppure con delibera telematica con qualunque forma ritenuta utile (mail, whatsapp, Skype,ecc.). La delibera del Consiglio Direttivo emessa per via telematica sarà registrata dal segretario e messa agli atti.
Il socio ammesso deve versare per la prima volta la quota sociale entro giorni dieci dalla comunicazione di ammissione alla Federazione, salvo che l’iscrizione non avvenga nei due mesi dell’anno Novembre – Dicembre.
Il Consiglio Direttivo, tuttavia, può deliberare, in via di eccezione l’adesione dell’associato indicando la data entro il quale dovrà pervenire la quota sociale.
Per gli anni successivi si applica l’art. 4 dello Statuto.
L’associato che non ha versato la quota sociale entro il termine dell’anno corrente e che non è stato esentato a versarla con provvedimento del Consiglio Direttivo, non può esercitare il diritto di votazione in seno all’assemblea nazionale dei soci.
I soci onorari sono dispensati dall’esonero del pagamento, salvo che non vogliano lo stesso contribuire attesi i fini dell’associazione.
La quota sociale può essere diversificata qualora ad aderire sono coordinamenti regionali, provinciali e comunali.
Le associazioni che aderiscono come soci singolarmente alla Federazione che fanno anche parte di un coordinamento regionale, provinciale e comunale, sono tenuti a versare la quota sociale una volta sola in favore della Federazione.
Art. 7 OBBLIGHI DEI SOCI – RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE
Il socio ammesso deve versare, per la prima volta, la quota sociale entro giorni dieci dalla comunicazione di ammissione alla Federazione, salvo che l’iscrizione non avvenga nei due mesi dell’anno Novembre – Dicembre.
Il Consiglio Direttivo, tuttavia, può deliberare, in via di eccezione l’adesione dell’associato indicando la data entro il quale dovrà pervenire la quota sociale.
Per gli anni successivi si applica l’art. 4 dello Statuto.
L’associato che non ha versato la quota sociale entro il termine dell’anno corrente e che non è stato esentato a versarla con provvedimento del Consiglio Direttivo, non può esercitare il diritto di votazione in seno all’assemblea nazionale dei soci.
L’adesione alla Federazione obbliga i soci a favorire e sostenere le iniziative promosse dalla stessa, osservare i principi programmatici e le disposizioni statutarie, rispettare le deliberazioni assunti dagli organi dell’associazione.
Ogni associazione ammessa a far parte della Federazione potrà inserire nei propri segni distintivi la denominazione di “associazione aderente alla FIRST, Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità” previa approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione stessa.
I coordinamenti e/o sedi regionali, provinciali e locali dovranno riportare la stessa denominazione della Federazione con la specificazione dell’ambito territoriale di appartenenza.
Ogni singola associazione, coordinamento regionale, provinciale e comunale mantiene la propria indipendenza con riferimento alle attività sul territorio, ma è vietato utilizzare il nome della Federazione o il logo per sostenere iniziative che siano in contrasto con lo Statuto della stessa o alle decisioni espresse dall’ assemblea nazionale, ovvero dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 8 PERDITA O CESSAZIONE DELLA OUALITA’ Dl SOCIO
L’appartenenza alla Federazione cessa con delibera motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale deve inviare una comunicazione scritta, (con qualunque forma mail,fax, lettera), contenente le ragioni che impongono l’esclusione al fine di consentire il diritto di difesa nei termini contenuti nella delibera di esclusione.
Le ragioni espresse dall’associato devono essere prese in considerazione dal Consiglio Direttivo o per un provvedimento di revoca, oppure per un provvedimento di conferma.
La delibera di esclusione, così come le ragioni addotte dall’ associato, devono essere portate a conoscenza dell’assemblea a tal fine convocata.
Qualora l’assemblea con la maggioranza degli intervenuti ratifichi l’esclusione, l’associato perde la qualità di socio.
Se l’assemblea non ratifica il deliberato del Consiglio Direttivo di esclusione, l’associato non perde la qualità di socio.
Dopo la decisione del Consiglio direttivo di escludere un socio, fino a quando non si esprima l’assemblea, i diritti e le prerogative del socio sono sospesi.
L’assemblea, in via d’urgenza, in questa ipotesi, può essere convocata per via mail o con qualunque altra forma, in deroga ai termini ordinari, nel termine di giorni sette dalla decisione assunta dal consiglio direttivo.
In tal caso il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi verrà determinato sulla scorta delle dichiarazioni di adesione alla prima o alla seconda convocazione manifestato dai componenti dell’assemblea a mezzo mail inviata alla mail della Federazione.
L’appartenenza alla Federazione cessa, per:
- Mancata osservanza delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi della Federazione;
- Condotte contrastanti con le finalità della Federazione ovvero che rechino pregiudizio all’immagine o al patrimonio della stessa;
- Recesso volontario o scioglimento del socio;
- Per il mancato versamento della quota sociale per tre anni consecutivi;
La perdita della qualità di socio comporta l’immediata decadenza da qualsiasi carica all’interno degli organi associativi e il divieto assoluto di utilizzare a livello locale segni e/o denominazioni distintivi della Federazione.
La perdita della qualità di socio non comporta esonero dal pagamento delle quote associative non corrisposte e maturate entro la fine di aprile di ogni anno, né il diritto a ripetere le somme già versate o altro diritto nei confronti della Federazione.
Art.9 ORGANI SOCIALI
Gli Organi della Federazione o Movimento sono:
- L’assemblea Nazionale;
- Il Presidente:
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Collegio dei Garanti
Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.
Art. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE
L’assemblea nazionale è composta per la costituzione della Federazione dai Presidenti di ogni singola associazione o da un loro delegato appartenente alla medesima associazione. Successivamente è composta dal Presidente di ogni singola associazione o movimento, nonché da altri due componenti di ogni associazione o movimento delegati dai rispettivi consig1i direttivi. Il Presidente di ogni associazione o movimento può delegare altro componente della stessa.
Partecipano all’assemblea con diritto di voto i coordinatori Regionali, Provinciali e Comunali.
Possono partecipare all’assemblea nazionale, senza diritto di voto ma con diritto di intervenire, tutti gli iscritti alle singole associazioni e/o movimenti, nonché i soci onorari. Sono membri di diritto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e i componenti del Collegio dei Garanti.
Compiti dell’ Assemblea Nazionale:
- elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, i componenti del
Collegio dei Garanti:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo di gestione economico – finanziaria;
- decide l’ammontare della quota sociale:
- approva i regolamenti interni della Federazione e le eventuali modifiche all’atto costitutivo e allo statuto:
- delibera gli indirizzi programmatici e sulle linee generali delle attività dell’associazione;
- delibera su ogni altro punto indicato all’ordine del giorno e su quanto latro demandato dallo statuto e dalla legge;
- delibera la mozione di sfiducia proposta dal Presidente;
- delibera sulla decisione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.
Le deliberazioni dell’assemblea nazionale sono a prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto si applica l’art. 17 dello Statuto.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario è opportuno, anche per proporre le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto che si rendono necessarie. L’ordine del giorno è fissato dal Presidente.
Qualora la richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria è richiesta da un terzo degli associati o dalla maggioranza del direttivo questi devono indicare, anche con un mero e semplice richiamo agli articoli che si intendono modificare, l’ordine del giorno.
Il Presidente in tal caso può aggiungere altri punti all’ordine del giorno se ritenuti necessari e opportuni.
L’assemblea una volta convocata, su disposizione del Presidente, può esprimere la votazione, anche per via mail o con altra forma equipollente, lo stesso giorno della convocazione.
In tal caso, l’esito della votazione avverrà on line, con le maggioranze ordinarie di cui allo statuto. In tal caso il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi verrà determinato sulla scorta delle dichiarazioni di adesione alla prima o alla seconda convocazione manifestato dai componenti dell’assemblea a mezzo mail inviata alla mail della Federazione.
I componenti di diritto possono delegare con atto scritto esclusivamente altro componente dell’assemblea stessa.
L’assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione o in mancanza dal Vice Presidente: In mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina tra i componenti della stessa un segretario per la redazione del verbale, che sarà poi sottoscritto, congiuntamente al Presidente.
Le deliberazioni dell’assemblea Nazionale sono prese con la maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo che per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché per lo scioglimento della Federazione di cui al successivo art.14.
Non è ammesso il voto di astensione.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, in quelle che riguardano la loro responsabilità e nelle elezioni del presidente e dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei garanti, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Garanti non hanno diritto di voto. Tale modalità non si applica alla prima costituzione della Federazione.
I componenti dell’assemblea nelle elezioni del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Garanti, votano di regola a scrutinio segreto, salvo che, previo parere dell’assemblea, è ammesso il voto palese per alzata di mano o altra forma equipollente.
Art. 11 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi e in giudizio, è il rappresentante legale.
Il Presidente ha il potere di intentare qualsiasi azione a difesa dell’immagine, del nome, della reputazione e dei beni materiali e immateriali della Federazione, ogni qual volta ciò sia necessario ed opportuno, anche in via d’urgenza, previa comunicazione al Direttivo.
Il Presidente può proporre all’assemblea straordinaria la mozione di sfiducia di cui all’art.8 dell’atto costitutivo.
Il Presidente per risolvere eventuali contrasti interni al Direttivo, tutte le volte in cui non sia possibile sanare il contrasto all’interno del direttivo medesimo o qualora il contrasto verta su questioni rilevanti che attengono l’interesse generale e preminente della Federazione, può proporre la mozione di sfiducia motivata e scritta nei confronti di uno o più componenti del direttivo.
La mozione di sfiducia verrà discussa dall’assemblea straordinaria appositamente convocata, non oltre il termine di giorni dieci dalla data di formulazione della mozione, nelle forme ritenute più opportuno anche a mezzo mail.
In tal caso il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi verrà determinato sulla scorta delle dichiarazioni di adesione alla prima o alla seconda convocazione manifestato dai componenti dell’assemblea a mezzo mail inviata alla mail della Federazione.
La mozione adeguatamente motivata, unitamente alle motivazioni fatte pervenire dalla persona/e oggetto della mozione, viene votata dall’assemblea con le maggioranze previste dallo statuto. Se la mozione viene approvata il componente del direttivo o i componenti del direttivo vengano dichiarati decaduti dallo stesso, con la perdita di tutti i diritti e le facoltà annesse. In tal caso si procederà alla nomina del componente/i decaduti alla stessa assemblea, oppure alla prima assemblea utile o per cooptazione o in mancanza per elezione
Se la mozione viene rigettata il componente/i del direttivo rimangono in carica.
L’assemblea all’esito del rigetto della mozione può diffidare il componente/i del direttivo ad attenersi per il futuro alle regole di condotta o ai comportamenti ritenuti adeguati nell’interesse della Federazione.
Il Presidente è l’amministratore e/o gestore di tutti i beni immateriali di pertinenza della Federazione, esemplificativamente (sito web, pagina facebook, blog, ed ogni altro bene immateriale necessario alla Federazione).
Per motivi di migliore gestione egli può delegare nominandoli amministratori o conferire ad altri associati o terzi i dati di accesso ai beni indicati.
Il Presidente, anche per mere ragioni di opportunità, può revocare la delega concessa.
Il Presidente è anche Presidente dell’Assemblea Nazionale dei Soci e del Consilio Direttivo. Per la prima volta viene nominato ed eletto al momento della costituzione della Federazione dai rappresentanti legali delle associazioni che aderiscono e firmano l’atto costitutivo originario con il voto espresso dalla maggioranza degli intervenuti.
Dura in carica un quadriennio. La seconda volta è eletto dall’assemblea Nazionale, nelle forme e nei termini di cui all’art. 7.
E’ rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
In caso di urgenza e necessità può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile.
In caso di impedimento o di cessazione della carica, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente appositamente delegato.
Il Presidente e il Tesoriere sono autorizzati ad aprire conti correnti bancari o postali intestati alla federazione e/ o movimenti disgiuntamente e congiuntamente.
Nelle sue funzioni può essere coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto da non meno di tre persone, non possono fare parte dello stesso i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti.
Spetta in particolare al Presidente, d’intesa con il Vice Presidente e il Segretario, curare i rapporti e rappresentare la Federazione con le altre Associazioni, movimenti e organizzazioni nazionali, con le Istituzioni pubbliche e private, con il governo, i ministri, i gruppi parlamentari, gli organismi internazionali, la magistratura, gli organi di informazione, ogni altro ente pubblico e privato, per il raggiungimento delle finalità della Federazione.
Il Presidente promuove e coordina tutte le attività della Federazione, in particolare convoca e presiede le riunioni dell’assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, ne dirige i lavori e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni. Annualmente relazione all’ assemblea Nazionale sull’attività svolta dalla Federazione nell’anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Previa delibera del Consiglio Direttivo e per conto e nell’interesse dell’Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti e in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l’amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti.
Il Presidente può delegare, con atto scritto, allo svolgimento di determinate funzioni il Vice Presidente, altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o altre persone regolarmente iscritte alla Federazione.
IL vice Presidente sostituisce il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o legittimo impedimento.
Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di undici (11) componenti ed un numero massino di diciotto (18), ivi incluso il Presidente.
Concorda, insieme al Presidente, l’ordine del giorno della sola assemblea ordinaria. In caso di contrasti o inerzia l’ordine del giorno è fissato dal Presidente.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti alla riunione.
Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in prima e unica convocazione.
L’Ordine del giorno è stabilito dal Presidente, ma ogni componente del direttivo può chiedere per iscritto che sia inserito uno o più argomenti che devono essere trattati.
In questo caso il Presidente valuta la possibilità che l’argomento possa essere trattato alla prima convocazione utile o per ragioni di opportunità ad altre convocazioni.
Il Consiglio direttivo per ragioni di urgenza o quando non sia possibile rispettare il termine ordinario, può essere convocato su singole questioni, senza rispetto del termine ordinario, anche lo stesso giorno, senza alcun preavviso, per le vie brevi, (whatsapp, facebook, mail, skype). In tale caso la decisione deve pervenire dai componenti del direttivo nello stesso giorno ed entro l’orario che verrà stabilito dal Presidente nella convocazione d’urgenza.
La delibera una volta attuata è valida ed efficace a tutti gli effetti è dovrà essere annotata dal segretario nel registro dei verbali e alla prima riunione utile sarà, solo ai fini della forma, ribadita alla prima riunione utile del direttivo ordinario.
Qualora il componente del Consiglio Direttivo dovesse assumere cariche elettive presso amministrazioni comunali, provinciali, regionali o nazionali a seguito di partecipazione elettorali, egli è tenuto alle dimissioni dal Consiglio Direttivo, il quale alla prima riunione utile provvederà alla nomina del nuovo componente e qualora il dimissionario rivesta una carica all’interno del direttivo verrà nominato in sostituzione altro componente.
Il Consiglio direttivo decade allorquando venga meno, per qualsivoglia ragione, il numero minino di componenti previsto per atto costitutivo e statuto in numero di undici e non vi siano altri componenti che possono essere cooptati.
In tal caso, il Presidente, preso atto del venire meno del numero minino di funzionamento e dell’impossibilità di cooptare i primi dei non eletti, convoca in via d’urgenza l’assemblea straordinaria per il rinnovo e la votazione di un nuovo consiglio direttivo, con la forma che riterrà più adeguata e opportuna, anche a mezzo mail tenuto conto della circostanza della natura composita della Federazione nell’ambito territoriale nazionale.
In tal caso il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi verrà determinato sulla scorta delle dichiarazioni di adesione alla prima o alla seconda convocazione manifestato dai componenti dell’assemblea a mezzo mail inviata alla mail della Federazione. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti ogni quattro anni dall’assemblea. ad eccezione del primo eletto e nominato in seno all’atto costitutivo dai soci fondatori con il voto espresso della maggioranza degli intervenuti. I suoi componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni o decesso o esclusione di un componente subentra il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno fra i suoi componenti: i Vice presidenti, nel numero massimo di tre, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo nomina i coordinatori regionali, provinciali e comunali, e i responsabili dei gruppi e/o settori di lavoro su cui si articola la Federazione e/o movimento.
Il Consiglio direttivo è l’organo dirigente, organizzativo ed esecutivo dell’associazione; ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purchè non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente statuto, in particolare:
- cura l’attuazione dei compiti statutari e delle decisioni adottate dall’Assemblea Nazionale, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa
- decide sulle attività dell’Associazione e sulle collaborazioni con altri soggetti
- approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra l’Associazione e terzi
- delibera le azioni di spesa e decide sugli investimenti patrimoniali
- decide sull’ammissione dei nuovi soci e, sentito il Collegio dei Garanti, sulla perdita della qualità di socio
- cura e garantisce i rapporti con le associazioni territoriali predisponendo apposito regolamento e convocando periodicamente i presidenti
- emana i regolamenti interni dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
- definisce l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale e cura la predisposizione e diffusione dei materiali preparatori
- approva i progetti di bilancio annuale e di consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria da sottoporre al voto dell’Assemblea
- approva la relazione annuale sull’attività dell’Associazione e sulle linee programmatiche da presentare all’Assemblea
- ratifica nella prima riunione successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio stesso. Può costituire commissioni di studio e consultive, permanenti o per lo svolgimento di particolari attività, affidandone il coordinamento anche a persone esterne al Consiglio Direttivo, purché iscritte ad una delle associazioni federate.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ogni qual volta Presidente lo ritenga opportuno; il Presidente deve inoltre convocarlo tempestivamente quando ne facciano richiesta tre dei suoi membri. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri almeno dieci giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua vece, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle riunioni, con diritto di parola, i coordinatori regionali, provinciali e comunali, nonché responsabili di settore ovvero, se ritenuto opportuno, altre persone anche esterne all’Associazione in ragione delle competenze o del ruolo ricoperto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente
E’ facoltà del Consiglio Direttivo di decidere di fare partecipare alle deliberazioni altri soci non facenti parte del Consiglio, al fine di realizzare una maggiore partecipazione democratica alla vita associativa. I soci ammessi a partecipare non hanno diritto al voto per la validità delle deliberazioni dell’Organo esecutivo.
L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente d’intesa con il Consiglio Direttivo.
La riunione dovrà essere convocata ordinariamente almeno 15 giorni prima, salvo che ragioni di urgenza non ne rendono necessaria una convocazione immediata.
Il Direttivo delibera sempre in prima convocazione a maggioranza dei presenti. Ogni componente del direttivo può votare anche a mezzo di delega attribuita ad altro consigliere. Ogni componente non può ricevere più di una delega scritta. La delega è valida ed efficace limitatamente agli argomenti e punti espressamente indicati nell’ ordine del giorno.
Le votazioni sono palesi, oppure a scrutinio segreto, qualora deliberato dal Consiglio direttivo (con qualunque forma ritenuta opportuna).
Il Direttivo per esigenze di celerità di alcune decisioni, può, una volta convocato, decidere per via telematica, il voto non espresso e/o l’astensione non hanno alcun valore ai fini della determinazione della maggioranza per la validità del deliberato.
La decisione adottata sarà comunicata dal Segretario con i consueti modi e poi annotata nel registro del verbale delle riunioni.
Tutte le decisioni del Consiglio direttivo sono annotate dal segretario nel verbale delle riunioni controfirmato dallo stesso e dal Presidente o in sua vece da altro componente del Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione di nuovi soci e la cessazione della qualità di socio a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire competenze differenziate, anche rappresentative, delegando singole funzioni ad alcuni del propri componenti o ad altri soci dell’associazione, in virtù delle specifiche competenze maturate nel campo dei diritti delle persone con disabilità e nel settore dell’inclusione scolastica e non.
Tali cariche fondate sul rapporto di fiducia possono essere sempre revocate in qualsiasi momento qualora venga meno tale rapporto.
Qualora il componente del Consiglio Direttivo dovesse assumere cariche elettive presso amministrazioni comunali, provinciali, regionali o nazionali a seguito di partecipazione a competizioni elettorali, egli è tenuto alle dimissioni dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare un proprio componente, a eccezione del Presidente, quando venga meno, per ragioni di comprovate opportunità adeguatamente motivata, il rapporto di fiducia con la maggioranza dei componenti. La decisione presa dovrà essere ratificata dall’assemblea alla prima riunione utile ed in caso di conferma eleggerà il componente mancante.
Il componente del direttivo sfiduciato dal Consiglio Direttivo non avrà più diritto a partecipare ai lavori dello stesso.
A tal fine, l’associazione sarà organizzata per settori di competenza e ogni rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo dovrà predisporre tutte le azioni necessarie per lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e le iniziative da intraprendere nell’ambito del rispettivo settore e per la realizzazione dei fini associativi.
Gli incarichi sopra previsti vengono attribuiti tenendo conto esclusivamente dell’interesse generale dell’associazione a cui l’azione di ogni associato deve tendere, nell’assoluto rispetto delle prerogative e competenze funzionali di ogni organo associativo.
Ogni iniziativa al riguardo deve essere concordata e poi successivamente deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, di volta in volta, il responsabile di ogni settore a rappresentare nel rapporto con i terzi l’associazione (soggetti e/o enti pubblici o privati), nei limiti e nelle competenze di cui al riferito settore di competenza. E’ vietato ogni impegno formale che investa il nome della Federazione, senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo.
Alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo indicherà le persone che dovranno coordinare i settori di competenza.
Il Consiglio Direttivo può ammettere come soci onorari personalità esterne all’associazione, oppure rappresentanti di enti pubblici e/o privati, associazioni, che si sono contraddistinti e che abbiamo specifiche competenze nelle tematiche di cui ai fini dell’associazione.
I soci onorari possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale, salvo che non lo ritengano loro.
Il Vice presidente sostituisce totalmente il Presidente in caso di mancanza o di impedimento e ogni qual volta ne riceva espressa delega.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del direttivo e dell’Assemblea, custodisce i libri sociali, l’anagrafe dei soci, la corrispondenza, le comunicazioni. Le comunicazioni e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo, nonché dall’assemblea dei soci, vengono trasmesse per via mail sia al Consiglio Direttivo sia a tutti i soci secondo i rispettivi ambiti di pertinenza. Cura, unitamente al tesoriere, l’aggiornamento dei dati dei soci.
Il Tesoriere è il responsabile della tenuta contabile e della gestione del patrimonio dell’associazione secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, può farsi coadiuvare nel suo operato da un esperto contabile e/o fiscale. Ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’ Associazione congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente. Provvede alla riscossione delle quote sociali e alle spese dell’associazione.
Predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’assemblea entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Autorizza gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 13 IL COLLEGIO DEI GARANTI
Il collegio dei garanti è composto da 5 membri eletti ogni quattro anni dall’ assemblea Nazionale tra gli iscritti alla federazione che non svolgano altre funzioni all’interno della stessa, a eccezione del primo che vengono eletti dai soci fondatori che sottoscrivono l’atto costitutivo, con il voto espresso dalla maggioranza degli intervenuti. Il Collegio alla prima riunione utile, indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, sceglie al proprio interno un Presidente che convocherà le successive riunioni del Collegio.
Il Collegio dei Garanti vigila sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti nonché delle deliberazioni dell’assemblea Nazionale da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il presidente del Collegio dei Garanti riceve per conoscenza la convocazione e i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Dirime in via bonaria le controversie tra i soci, tra gli organi nazionali e tra i soci e gli organi nazionali, giudicando ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con decisione non impugnabile, indicando per il futuro la condotta da seguire conforme allo statuto e all’atto costitutivo.
Le decisioni del Consiglio dei garanti non possono riguardare l’esclusione di un socio o di uno o più componenti del direttivo e la mozione di sfiducia promossa dal Presidente.
In tali casi, il Collegio dei garanti deve essere informato e può eventualmente presentare all’assemblea il proprio parere non vincolante sulle dette questioni.
Inoltre svolge funzione consultiva ogni qual volta il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportuno sentirne il parere.
ART. 14 GRUPPI Dl LAVORO E RESPONSABILI Dl SETTORE
Al fine di perseguire gli scopi e gli obiettivi prefissati dalla Federazione Nazionale nell’atto costitutivo e nello statuto sono istituiti i gruppi di lavoro rappresentati dai responsabili di settore, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Durano in carica quattro anni, sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
Possono essere sostituiti e revocati dal Consiglio Direttivo Nazionale qualora vengano meno le condizioni di fiducia del loro operato o per qualunque altra ragione di opportunità la cui valutazione è riservata al medesimo Consiglio Direttivo.
I gruppi di lavoro rappresentano dal punto di vista della gestione della Federazione la struttura essenziale per la crescita, lo sviluppo, l’efficacia e la promozione delle azioni che la Federazione intende perseguire in ogni ambito di specifica pertinenza, al fine di incidere attivamente nei processi di cambiamento e miglioramento collegati ai fini della Federazione.
Sono costituiti i seguenti settori di lavoro:
- Politiche scolastiche e inclusione;
- Politiche educative e pedagogiche;
- Cultura;
- Sport e tempo libero;
- Salute e Psicologia;
- Lavoro e occupazione;
- Vita Indipendente e inclusione;
- Malattie rare;
- Caregiver family;
- Dopo di Noi;
- Politiche sociali;
- Internazionale;
- Servizi socio assistenziali e sanitari;
- Università;
- Assistenti autonomia e comunicazione;
- Accessibilità e mobilità personale;
17. BES;
- Disabilità Gravi;
- Comunicazione, mass – media e accesso all’ informazione;
- Attuazione diritti della Convenzione Onu e diritti legge 104 del 1992;
- Raccolta dati, statistiche e pubblicazioni;
- Legislativo e amministrativo;
- Buone Prassi e protocolli;
- Informatico e applicazioni web.
I responsabili di ogni settore possono avvalersi nell’espletamento delle loro funzioni di gruppi di lavoro composte da ogni associato che desidera fare parte di uno specifico settore tematico.
Possono farne parte, previa nomina del Consiglio Direttivo, anche altre persone non associate in virtù della loro specifica e comprovata esperienza nel rispettivo settore.
Ogni responsabile di settore ha la funzione di coordinare il gruppo di lavoro, predisporre ogni iniziativa finalizzata all’espletamento dell’approfondimento delle tematiche del settore di pertinenza.
Il gruppo di lavoro può svolgere attività scientifica, tecnica, amministrativa, informativa proporre modifiche legislative e amministrative per rendere effettivi i fini di ciascuno dei settori.
A tale fine, ogni responsabile deve proporre preventivamente al Consiglio Direttivo ogni iniziativa che intende perseguire o tema da approfondire. Il Consiglio Direttivo una volta approvate le dette iniziative supporterà ogni coordinatore ed ogni gruppo di lavoro.
Tutti i lavori dei singoli settori una volta definiti devono essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale e successivamente portati alla conoscenza dei terzi.
In tale senso, i responsabili di settore hanno il compito di assistere e sostenere gli organi rappresentativi della Federazione nei confronti dei terzi (soggetti istituzionali e non), ogni volta si renda necessaria la loro specifica competenza in quel settore.
Ogni settore può e deve interagire e lavorare anche congiuntamente con gli altri settori e i rispettivi responsabili in tutti i casi di interconnessione delle rispettive tematiche.
I coordinatori sono anche di fatto responsabili scientifici, tecnici e informativi del gruppo di lavoro e possono delegare il loro operato ad altro componente del gruppo di lavoro.
Possono essere nominati più coordinatori di settore, il coordinatore può nominare un vice-coordinatore con comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale che ne approva la nomina.
Il funzionamento dei gruppi di lavoro è demandato a un regolamento da adottare dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 15 PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
- dalle quote degli associati;
- dall’eventuale ricavato di iniziative finalizzate alla realizzazione dei fini associativi;
- da eventuali sponsorizzazioni;
- da eventuali ricavati di finanziamenti pubblici o privati concessi a qualunque titolo per la realizzazione, organizzazione, partecipazione di progetti nell’ambito dei fini dell’associazione;
- eventuali contributi o liberalità da parte di soggetti pubblici, privati o associati;
- da finanziamenti a qualsiasi titolo previsti per la realizzazione dei fini associativi o comunque ad essi collegati:
- da eredità, donazioni e legati, conferimenti, sia di beni mobili che immobili;
- da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali finalizzati agli scopi associativi;
- da entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo previste dalla legge 383 del 2000 e 1997 n. 460, nonché da tutte le altre normative applicabili.
I proventi delle attività non possono essere in alcun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 16 SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA FEDERAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
La FIRST può estinguersi:
- per volontà degli associati;
- per il venire meno di tutti gli associati;
- per l’impossibilità sopravvenuta di perseguire gli scopi dell’associazione ;
- per provvedimento dell’autorità pubblica.
Lo scioglimento o estinzione della Federazione è deliberato dall’ Assemblea validamente costituita, secondo le maggioranze previste nell’art. 10, con decisione presa con il voto dei 2/3 dei componenti la Federazione sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea può essere convocata anche a mezzo mail o forme equipollenti
In tal caso il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi verrà determinato sulla scorta delle dichiarazioni di adesione alla prima o alla seconda convocazione manifestato dai componenti dell’assemblea a mezzo mail inviata alla mail della Federazione
In caso di scioglimento della Federazione, cessazione o estinzione dell’associazione, si darà luogo alla procedura di liquidazione e il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, verrà devoluto a fini di utilità sociale ad altra associazione avente finalità analoga o operante nel medesimo settore della Federazione o a fini di utilità sociale.
ART. 17 MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO
Le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo devono essere deliberate dall’assemblea dei soci a tal fine convocata, l’assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti intervenuti, in prima convocazione, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.
ART. 18 NORME Dl RINVIO E REGOLAMENTO INTERNO
Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia all’applicazione delle norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute, nonché a tutte le altre normative inerenti le associazioni non riconosciute.
Le parti concordano, sin d’ora, che tutti gli altri aspetti ulteriori inerenti la vita organizzativa dell’associazione, non previste dallo statuto, saranno demandate all’approvazione di apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo con le maggioranze ivi indicate, coerente con lo statuto e con rispetto dei principi cui si conforma lo statuto, che costituirà parte integrante dell’atto costitutivo e dello statuto.
ART. 19 ADEMPIMENTI
L’atto costitutivo e lo statuto, una volta effettuata la registrazione di legge, verrà inviato a tutti gli organi competenti e/o istituzioni Pubbliche, Enti o associazioni private, al fine di portare a conoscenza la costituzione della Federazione.
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si farà riferimento alle norme in materia di associazioni, alle norme del codice civile, nonché a quelle specifiche del settore di riferimento dell’associazione.