IL TRIBUNALE DI TORINO RENDE TOTALMENTE IRRILEVANTE LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 7089/2024 – RICONOSCENDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI SANCITI NELLA SENTENZA 275/2016 – IL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI NON COINCIDE CON IL LIMITE DELLE RISORSE ASSEGNATE AD UN CERTO SERVIZIO E NON TROVA APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEI DIRITTI INCOMPRIMIBILI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’
Con un provvedimento del 15 Ottobre 2024, il Tribunale di Torino, confermando un decreto già emesso inaudita altera parte, cioè ancora prima dell’instaurazione del contraddittorio, ha adottato un Ordinanza, contro il Comune di Torino, in favore di un alunno sordo segnante, a cui il Comune aveva riconosciuto solo misere dieci ore di assistente alla comunicazione, riconoscimento il diritto alle ore indicate nel PEI, 36 ore di LIS settimanali, ordinando la cessazione della condotta discriminatoria.
La FIRST, esulta per questa decisione del Tribunale di Torino, non solo perché al minore è stato riconosciuto un suo fondamentale diritto che lo potrà aiutare in concreto nel suo percorso di studi e di istruzione, ma soprattutto, per i giusti principi affermati, eludendo ogni argomentazione del Comune di Torino, in relazione all’applicazione di quella disarmante decisione di una Sezione del Consiglio di Stato, di questa estate.
Questi i punti più rilevanti:
- Il PEI, e le proposte ivi contenute, sono vincolanti per la PA tenuta ad eseguire e dare attuazione alle determinazioni del GLO ( richiamando il Giudice principi giuridici granitici affermati sia dalla Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di Stato);
- Il limite delle risorse disponibili, richiamato dall’art. 3, Dlgs 66/2017, eccepito dal Comune di Torino, richiamando la Sentenza del Consiglio di Stato 7089/2024, << non coincide con il limite delle risorse assegnate ad un certo servizio >>, omettendo di dimostrare il Comune di Torino di non potere accedere ad altri fondi per garantire l’assistenza richiesta dalla parte ricorrente ovvero di non poter utilizzare strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio;
- Ed infine, l’affermazione più radicale: “ è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.. La sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione alle spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno a scuola ( Corte Cost. 275/2016), il pericolo, infatti, è che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative ( come quelle documentate da parte ricorrente all’udienza del 7.10.2024), piuttosto che a garantire l’attuazione di diritti fondamentali”.
- La FIRST, condivide ogni parola del Tribunale di Torino, e non può che essere orgogliosa di questo straordinario risultato.
- Oggi possiamo dire che: I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NON SONO PRIVILEGI